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parere

Legittima la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale svolta nel paese estero da parte dell’Ordine degli Avvocati cui si richiede l’iscrizione all’albo (Parere del Consiglio Nazionale Forense del 23 Febbraio 2011 n.33)

Il Consiglio Nazionale Forense viene interpellato dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito ad esposti presentati da cittadini italiani che avrebbero svolto la propria formazione professionale in uno stato estero (nel caso di specie in Spagna) per poi richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione avvocati stabiliti dall'albo in Italia.
La questione riguarda in particolare la pratica, seguita da alcuni Ordini di procedere alla verifica dell'effettiva attività professionale svolta all'estero nonché al grado di conoscenza della lingua del paese presso cui si è svolta tale formazione, che parrebbe non conforme alla direttiva 98/5/CE.
Il Consiglio nazionale forense in primo luogo richiama il proprio ruolo di supporto rispetto ai singoli Ordini professionali, ricordando che lo stesso non ricopre una posizione gerarchicamente superiore a questi; pertanto le considerazioni sul punto non potranno comunque interferire con le scelte dei singoli Ordini circondariali.
Ricorda il Consiglio che anche in precedenti pronunce aveva espresso parere favorevole ad una adeguata istruttoria svolta dagli Ordini che possa distinguere il professionista straniero che liberamente esercita il proprio diritto di esercitare in Italia, dai casi di abuso del diritto comunitario sotto forma di "duplice passaggio" senza l'acquisizione delle qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza.
Il Consiglio richiama i principi dettati dalla Corte di Giustizia ricordando che quando ad uno Stato membro è richiesto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale non può accogliere la domanda di coloro che non dimostrino di aver acquisito una competenza aggiuntiva all'estero né di aver sostenuto un esame che certifichi le loro competenze in materie oggetto della professione.
I singoli Ordini circondariali pertanto non opererebbero in contrasto con la direttiva CE sopra richiamata, in quanto, conformemente ad essa, ammettono il professionista proveniente da uno stato estero iscrivendolo nell'albo speciale istituito all'uopo e, trascorsi tre anni di esercizio della professione, provvederebbero alla "stabilizzazione": in tale fase è consentita una verifica dell'attività svolta dal professionista nello stato estero e, ove necessario, l'accesso al riconoscimento del titolo può essere rifiutato.

A cura di Simone Pesucci