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parere

Possibilità di utilizzare il titolo di avvocato indissolubilmente collegata all’avvenuta iscrizione all’Albo professionale.

E’ stato chiesto se un soggetto che abbia superato l’esame per l’abilitazione alla professione forense e che on abbia, peraltro, prestato il giuramento e non si sia, quindi, iscritto nell’Albo professionale possa svolgere attività di mera consulenza legale, con l’esclusione più assoluta dell’esercizio dell’attività giudiziale, sottoscrivendo col titolo di avvocato documenti e pareri.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che la possibilità di utilizzare il titolo di avvocato è indissolubilmente collegata all’avvenuta iscrizione nell’Albo professionale nel senso che un soggetto che, dopo aver superato l’esame per l’abilitazione alla professione forense, si sia iscritto nell’Albo degli Avvocati di un qualsiasi Consiglio dell’Ordine, anche dopo essersi cancellato da detto Albo, può continuare a fregiarsi, se pur con alcune limitazioni, di tale titolo, mentre un soggetto che pur abbia superato l’esame per l’abilitazione alla professione, ma non si sia poi mai iscritto all’Albo, non può in alcun caso utilizzare il titolo suindicato.
Ciò in quanto l’art. 1 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, relativo all’ordinamento della professione di avvocato, stabilisce espressamente che “nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell’Albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’Albo per una causa che non sia di indegnità”.
Pertanto, il soggetto che abbia superato l’esame per l’abilitazione alla professione forense potrà liberamente svolgere attività di mera consulenza legale stragiudiziale, dato che detta attività, in forza della giurisprudenza della Suprema Corte (Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 12 Luglio 2004, n. 12874; Sent. Cass. Civ., Sez. III, 8 Agosto 1997, n. 7359), non è riservata agli esercenti la professione forense, ma senza fregiarsi del titolo di avvocato.
Del resto anche il soggetto al quale è consentito, dopo aver superato l’esame per l’abilitazione forense ed essersi iscritto all’Albo degli Avvocati, di continuare a fregiarsi del titolo di avvocato anche qualora si cancelli successivamente dall’Albo stesso(per una causa che non sia di indegnità), secondo l’orientamento di questo Consiglio dell’Ordine già espresso in un suo precedente parere, non potrebbe, comunque, utilizzare il titolo medesimo per svolgere professionalmente l’attività di consulenza legale stragiudiziale, perché questo ingenererebbe nei suoi clienti l’errata convinzione di essersi rivolti ad un professionista iscritto nell’Albo degli Avvocati e, come tale, soggetto alle relative prescrizioni di natura deontologica dettata anche nell’interesse dei clienti medesimi.