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parere

Praticante Avvocato. Amministratore di condominio e compatibilità con l’esercizio della professione, limiti.

E' stato chiesto se per un praticante avvocato, che esercita il patrocinio ai sensi dell'articolo 1 R.D. n. 37/1934, di svolgere anche professionalmente l'attività di amministratore condominiale, il Consiglio dell'Ordine nella sua adunanza del 15 febbraio 2012 ha espresso il seguente parere.
Il Consiglio, ovviamente, non può disattendere il parere del Consiglio Nazionale Forense del 25 giugno 2009, nel presupposto che l'elencazione delle incompatibilità stabilite dall'articolo 3 del R.D.l. n. 1578/1933, in quanto limitative dell'attività professionale personale, deve ritenersi tassativa e non interpretabile estensivamente, ritenendo quindi che l'esercizio professionale dell'attività di amministratore condominiale sia compatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei praticanti avvocati. Il Consiglio tuttavia non può esimersi dal rilevare che talune modalità e talune forme di esercizio dell'attività di amministratore condominiale potrebbero trovarsi in contrasto con i doveri di dignità e decoro previsti dall'articolo 5 del vigente codice deontologico.
In particolare, l'amministratore condominiale-avvocato dovrà porre particolare attenzione a tale scopo, ai rapporti con i fornitori del condominio nonché alla assunzione della difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale, dello stesso condominio ed ai possibili conflitti di interesse che potrebbero verificarsi in tal caso con taluni appartenenti alla comunità condominiale.