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parere

Praticante avvocato. Inammissibilità del Praticante con patrocinio alle liste d’ufficio ed impossibilità per lo stesso di stare in giudizio davanti al G.I.P.

E’ stato chiesto se il praticante abilitato al patrocinio possa essere iscritto nelle liste d’ufficio e se il praticante (ammesso al patrocinio) nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione possa stare in giudizio davanti al G.I.P. oppure sia necessaria la presenza di un avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che relativamente al primo quesito, questo Consiglio dell’Ordine, in virtù del fatto che sussiste un contrasto giurisprudenziale circa la legittimità dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio dei praticanti procuratori ammessi al patrocinio, in quanto secondo la sentenza Cass. Pen. Sez. VI. 22 Settembre 1995, n. 11415, detta iscrizione sarebbe legittima, mentre secondo Cass. Pen., Sez. IV 23 Giugno 1994, il praticante ammesso al patrocinio può assumere, nei limiti di quanto consentito, la difesa su designazione fiduciaria dell’imputato ma non è previsto il suo inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio e secondo Cass. Pen., Sez. IV, 19 Dicembre 1996, n. 3201, il praticante procuratore iscritto nel registro dei patrocinatori non può essere nominato difensore d’ufficio perché non iscritto negli “albi” professionali previsti dall’art. 29 Disp. Att. C.p.p., allo stato, non può che attenersi alla tesi più restrittiva anche perché l’ultima sentenza citata ha statuito che in caso di nomina quale difensore d’ufficio di un praticante ammesso al patrocinio si verifica una nullità assoluta e insanabile.
Relativamente al secondo quesito occorre, invece, fare puntuale riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 16 Dicembre 1999 n. 479 che, innovando la precedente disciplina prevista dall’art. 8 del R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578, così come modificato dall’art. 10 della Legge 27 Giugno 1988, n. 242 e successivamente dall’art. 246 del Dec. Leg.vo 19 Febbraio 1998, n. 51, stabiliscono che il praticante ammesso al patrocinio può esercitare la difesa in sede penale dinanzi al Tribunale in composizione monocratica relativamente alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale.
Tenuto conto che la disposizione in questione segue (anche) un criterio oggettivo legato all’individuazione del tipo di reato, non sembrerebbe ragionevole ritenere che il praticante ammesso al patrocinio non possa esercitare il suo ministero in relazione ad una fase propedeutica alla trattazione e/o all’archiviazione di un procedimento penale in ordine al quale potrebbe espletare la difesa nell’eventuale successiva fase dibattimentale qualora non sia disposta l’archiviazione.
Peraltro, nella norma in questione viene effettuato (pure) un espresso riferimento al fatto che l’attività del praticante possa essere espletata (solo) dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e in senso tecnico-processuale, il G.I.P., pur essendo un giudice monocratico, costituisce organo diverso dal Tribunale in composizione monocratica, e questo determina che sulla questione non vi sia da parte dei vari G.I.P. un orientamento univoco.
Proprio il fatto che la norma si presti a interpretazioni contrastanti e che, comunque, la relativa decisione è, in ogni caso, riservata al Giudice, impone al Consiglio dell’Ordine di dare preferenza alla soluzione che sia maggiormente ispirata alla tutela degli interessi della parte assistita, ovverosia alla soluzione che eviti al cliente che possa verificarsi una nullità del mandato al suo difensore che determinerebbe un grave pregiudizio in danno del cliente medesimo, ragione per cui, in difetto di pronunce di segno contrario della Suprema Corte, il Consiglio dell’Ordine stesso non può, allo stato, che suggerire di adeguarsi all’interpretazione più restrittiva, secondo la quale il praticante ammesso al patrocinio non può esercitare il proprio ministero nella fase processuale suindicata.
Ad ogni buon conto, è ovvio che il Consiglio dell’Ordine non può sostituirsi al potere del singolo Giudice di interpretare e applicare la disposizione sopra richiamata.