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parere

Praticante Avvocato. Incompatibilità tra l’iscrizione al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio e lo svolgimento di un rapporto di servizio civile con la Regione Toscana

E’ stato chiesto se vi è o meno incompatibilità tra l'iscrizione al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio e lo svolgimento di un rapporto di servizio civile con la Regione Toscana
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che lo status del praticante ammesso al patrocinio, si caratterizza come fase di perfezionamento pre-professionale in condizione di autonomia, diretta al conseguimento di nozioni teorico-pratiche preordinate allo svolgimento dell'attività professionale se e quando sarà conseguita l'abilitazione, a maggior ragione quando questo avvenga al di fuori dello studio di altro avvocato.
Si giustifica quindi l'applicazione a tale condizione dei principi di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, tra l'esercizio della professione forense e qualunque impiego o ufficio retribuito dallo Stato o di altre amministrazioni pubbliche.
Alla luce di tali principi va quindi considerato il rapporto di servizio civile intrattenuto con la Regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 35/2006, in attuazione della quale è stato stipulato il contratto individuale.
In specie nella valutazione di tale contratto, da effettuare secondo il suo contenuto e quindi prescindendo dagli aspetti meramente formali e di denominazione, non è consentito trascurare i numerosi elementi indicativi di una condizione di effettiva subordinazione rispetto all'amministrazione committente: quali la durata predeterminata del rapporto (un anno); l'orario di svolgimento previsto in trenta ore settimanali, stabilito dalla legge regionale citata, articolate su sei giorni (articolo 2 del contratto) e corrispondente ad un impegno medio giornaliero di cinque ore che deve obbligatoriamente essere rispettato; la facoltà dell'amministrazione di determinare in dettaglio le modalità operative del servizio, la previsione espressa di permessi, malattie, e del procedimento per la eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari (artt. 7 – 10 del contratto).
Ne deriva, conclusivamente, che la condizione di praticante avvocato ammesso patrocinio, non è compatibile con la costituzione di un rapporto di servizio civile ai sensi della citata legge n.35/2006 della Regione Toscana.