È stato chiesto se, agli effetti della pratica forense, sia inderogabile la partecipazione ad un numero minimo di udienze.
Il Consiglio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, i praticanti avvocati non abilitati al patrocinio devono tenere il libretto rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, nel quale devono annotare le udienze cui hanno assistito, e che “l’assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio”.