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Lapo Mariani

parere

Praticante Avvocato. Limiti di valore al patrocinio.

E' stato chiesto un parere se ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio continui ad applicarsi il limite di valore previsto dall’art. 8 RDL 1578/1933, se il praticante avvocato munito di delega può sostituire il proprio avvocato senza limite di valore e se è possibile il patrocinio in procedure concorsuali, purchè nell’ambito del limite di valore di €. 25.822,00, il Consiglio esprime il seguente parere:
1) il praticante avvocato, che ha chiesto ed ottenuto successivamente al 2.2.2013, il patrocinio ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012, può svolgere l’attività, solo in sostituzione dell’avvocato dove svolge la pratica, davanti ai Tribunali ed ai Giudici di Pace senza limiti di valore;
2) ai praticanti che hanno ottenuto l’abilitazione al patrocinio in data antecedente al 2.2.2013 continuano ad applicarsi le norme previgenti (cfr. nostra delibera del 20.3.2013 che Le alleghiamo), tra cui quella prevista dall’art. 8 RDL 1578/33;
3) conseguentemente, i praticanti abilitati con delibera antecedente il 2.2.2013, potranno patrocinare nelle procedure esecutive, purché di competenza del Tribunale in composizione monocratica, se il valore della causa sia di importo non superiore ad €.25.822,00, non è ammesso il patrocinio nelle procedure concorsuali perché di competenza collegiale;
4) i praticanti abilitati antecedentemente al 2.2.2013 e quindi rientranti nella disciplina previgente, potranno svolgere attività in sostituzione del proprio avvocato ma entro i limiti di valore e competenza di cui all’art. 8 RDL 1578/33.