È stato chiesto se un praticante avvocato, munito del diploma della scuola di specializzazione e che, durante il corso biennale della scuola, abbia anche svolto un anno di pratica, abbia titolo di conseguire il certificato di compiuta pratica.
Il Consiglio – tenuto conto della circolare 24 ottobre 2003 del Consiglio Nazionale Forense – ha ribadito che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica: (a) è necessario che il praticante svolga due anni di pratica ovvero, qualora abbia conseguito il diploma della scuola di specializzazione, svolga comunque un ulteriore intero anno di pratica; (b) non è equiparabile a tale ulteriore anno un uguale periodo di tempo all’interno del biennio di durata del corso presso la scuola di specializzazione, in concomitanza del quale la pratica forense non può essere piena e conforme alle prescrizioni in materia.