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parere

Praticante Avvocato. Rimborso spese ex L. 24 marzo 2012, n. 27: condizioni

E’ stato chiesto se il periodo di sei mesi, dopo il quale spetta al praticante un rimborso spese, possa essere cumulato in caso di cambio di avvocato (salva, ovviamente, quella diversa interpretazione che potesse essere successivamente data da altre Istituzioni competenti).
L’art. 9 comma 4 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, consente all’avvocato di concordare con il proprio praticante, dopo i primi sei mesi di tirocinio, un rimborso spese forfettario.
La facoltà concessa dalla legge di concordare l’entità del rimborso dopo i primi 6 mesi, riteniamo sia da ricollegarsi alla verifica che un avvocato può fare del grado di preparazione raggiunto dal proprio praticante.
E’ quindi necessario che il praticante, prima di ricevere il rimborso spese, abbia svolto 6 mesi effettivi di pratica presso l’avvocato che quel rimborso dovrà erogare.
Pertanto il periodo di pratica già svolto presso altri studi non si cumula al fine di far scattare il diritto del praticante al rimborso spese.
A parere di questo Consiglio è possibile quindi concordare con i praticanti il rimborso spese solo dopo che questi avranno svolto sei mesi di pratica presso l’ ufficio legale ove svolgono la pratica.