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parere

Praticante Avvocato. Spendita del nome di “Studio Legale”.

E' stato chiesto un parere se un praticante praticante abilitato, di poter spostare il Suo domicilio presso la Sua residenza e utilizzare la denominazione “Studio Professionale Dott. XXXX”.
Iil Consiglio ritiene che il praticante abilitato possa utilizzare tale denominazione, purchè non vi siano, e nel caso specifico sembrerebbe così, riferimenti ad attività di studio legale.
Sulla questione il Consiglio Nazionale Forense ha reso parere n. 44 del 21.07.2010 con cui si è così espresso:” il praticante abilitato…..ove intendesse prestare la propria opera al di fuori dello studio dell’avvocato dominus dovrà prestare particolare attenzione ad evitare comunicazioni all’esterno che creino equivoci sulla natura dello “studio”, poiché la spendita del titolo di “avvocato”, del nome “studio legale” e la messa in atto di ogni altra tecnica idonea ad indurre la clientela in errore (portandola cioè a ritenere di aver a che fare con un professionista abilitato in via definitiva) si configurano come illecito deontologico…”