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parere

Praticante Avvocato. Sulla compatibilità dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti senza patrocinio con l’esercizio di un’attività d’impresa.

E' stato chiesto un parere in ordine alla compatibilità o meno dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti senza patrocinio, con l'esercizio di un'attività d'impresa, il Consiglio nella sua adunanza del 9 novembre 2011 su relazione del consigliere avvocato Nino Scripelliti, ha formulato il seguente parere.
Si premette, in linea di massima, che l'articolo 3 del RDL n. 1578/1933 dichiara l'incompatibilità tra la professione di avvocato e, tra l'altro, l'esercizio di commercio in nome proprio o altrui, così come qualunque impiego o ufficio pubblico retribuito ed in genere qualunque impiego retribuito. Tuttavia, nel caso di società commerciali, sono compatibili con l’esercizio della professione forense e con l’iscrizione all’Albo degli avvocati, in quanto escludono l'esercizio diretto dell'attività di im-presa, le condizioni di socio e di presidente o di componente del consiglio di amministrazione, quando ciò comporti compiti interni o meramente rappresentativi (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165). Per contro la Corte di Cassazione, ha inquadrato nell'ipotesi di “esercizio del commercio in nome altrui”, l'assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale, quando tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comportando effettive poteri di gestione e di rappresentanza (Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 24 Marzo 1977, n. 1143).
Quanto al quesito da Lei posto, si osserva che l'articolo 13 del Regio Decreto n. 37/1934 dispone che ai praticanti avvocati che esercitino il patrocinio ai sensi dell'articolo 8 del R.D.L. n. 1578/1933 si applicano le disposizioni sulle incompatibilità contenute nell'articolo 3 dello stesso R.D.L., ed in correlazione con tale disposizione l'articolo 1 comma quarto del citato Regio Decreto n. 37/1934, dispone che l'aspirante all'iscrizione nel registro dei praticanti che intenda dedicarsi patrocinio ex articolo 8 cit. deve attestare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 13 sopra citati. Ne consegue, sulla base di questi dati normativi, che l'iscrizione all'elenco dei praticanti senza disporre del patrocinio, è compatibile con l'esercizio diretto da parte del praticante di attività d'impresa.
Nondimeno occorre considerare che, al praticante quale futuro avvocato, l'articolo 1 del vigente codice deontologico estende espressamente le disposizioni deontologiche del codice, indipen-dentemente dalla disponibilità del patrocinio, con la conseguenza che il rispetto dell'articolo 5 canone del codice, espone a responsabilità disciplinare gli avvocati ed anche praticanti pur se privi di patrocinio, in conseguenza di comportamenti e fatti non riguardanti l'attività forense (e pertanto, nel caso del praticante, per fatti estranei alla pratica forense), quando tali fatti che tali comportamenti possono riflettersi sulla reputazione professionale o siano in grado di compromettere l'immagine della classe forense: situazione questa che potrebbe verificarsi, in caso di gestione di attività di im-presa il cui oggetto e le cui modalità di esecuzione fossero tali da incidere negativamente sugli ordi-nari requisiti di onorabilità e rispettabilità, richiesti per ogni partecipante alla comunità forense, la cui mancanza è tale da pregiudicare la reputazione professionale dell'avvocato o del praticante, e quindi dell'intera categoria, in senso lato, alla quale essi appartengono.