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parere

Avvocato. Obbligo di astensione dal prestare attività professionale se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale

E’ stato chiesto se è consentito ad un avvocato continuare ad assistere una società in considerazione della vertenza insorta fra quest’ultima ed un avvocato appartenente alla stessa società o associazione professionale di cui fa parte il legale che ha ricevuto mandato dalla suddetta società.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’art 37, canone complementare II, del Codice Deontologico impone l’obbligo di astensione dal prestare attività professionale se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi di una stessa società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali;
L’art. 51 del Codice Deontologico consente l’assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti soltanto allorché sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e la norma non consente deroghe atteso il contenuto oggettivo della previsione;
Pertanto l’avvocato dovrà rinunziare al mandato conferitole dalla società in conseguenza della vertenza insorta fra questa e l’associazione professionale di cui fa parte e non potrà prestare assistenza contro l’ex cliente se non dopo il decorso del biennio di cui all’art. 51 del Codice Deontologico.