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parere

Uso del titolo di professore da parte di avvocati (All. delibera n. 6 del 25 novembre 2009)

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 6 DEL 25 NOVEMBRE 2009

USO DEL TITOLO DI PROFESSORE DA PARTE DI AVVOCATI

È noto che l'articolo 20, canone 4º, del vigente Codice Deontologico dispone che l'avvocato pos-sa utilizzare il titolo accademico di professore, solo se docente universitario di materie giuridi-che, in tal caso specificando la qualifica, l’insegnamento e la facoltà. È intendimento del Consi-glio dell'Ordine di Firenze di dettare alcune linee guida applicative di tali principi, allo scopo di evitare che l'uso improprio del riferimento all'insegnamento universitario (in un periodo nel qua-le l'espansione del sistema universitario ha visto il moltiplicarsi delle figure e del numero dei docenti) possa essere causa di una inesatta informazione della condizione dell'avvocato docente, ed influire impropriamente sul mercato dei servizi legali ove gli utenti meno avvertiti potrebbero essere condizionati dal pur discutibile convincimento che il titolo accademico sia, di per sé, in-dicativo di qualità delle prestazioni professionali. Pertanto, a tutela della generalità degli utenti e degli avvocati ed in specie di coloro, tra questi ultimi, che si affacciano sul mercato dei servizi legali e che necessitano ancor di più di garanzie di parità di condizione, il Consiglio dell'Ordine invita i Colleghi iscritti all'Albo ed a tutti gli elenchi tenuti dall’Ordine di Firenze, a tenere nella dovuta considerazione le seguenti indicazioni e ad adeguare alle stesse il loro comportamento. In proposito il Consiglio dell’Ordine premette che l’autonomia deontologica dell'ordinamento forense e la specificità degli interessi alla cui tutela gli Ordini forensi sono chiamati, non esclu-dono possibili differenze tra la disciplina deontologica dell'uso dei titoli accademici, rispetto alla disciplina dell'ordinamento universitario.
Ciò posto si osserva che l'uso del titolo accademico di professore, secondo la richiamata norma deontologica, deve avvenire da parte degli avvocati iscritti nel rispetto dei principi di veri-tà, esattezza ed inerenza rispetto all'attività professionale dell'avvocato. Pertanto l’uso di tale status accademico negli atti processuali, nella carta intestata e nella posta elettronica, negli elen-chi telefonici, nei siti internet, nelle targhe apposte alle porte d'ingresso, nelle comunicazioni an-che informali con i colleghi, con gli clienti e con le controparti, con il personale degli uffici giu-diziari, con i giudici e con i magistrati del pubblico ministero, con il Consiglio dell'Ordine, con la stampa, ed in generale con tutti gli interlocutori dell'avvocato nell'esercizio della sua attività, può avvenire alle seguenti condizioni.
1. In primo luogo, l'insegnamento universitario, in senso lato, può giustificare l'uso del ti-tolo di professore (alle condizioni e con le precisazioni che seguono) quando tale insegnamento si svolga presso un'università statale ovvero presso un'università privata, riconosciuta dallo Stato ex articolo 6 legge numero 245/1990 ed ora ex articolo 1 D.P.R. numero 25/1998, e quindi con esclusione delle università private non riconosciute. L'insegnamento presso università estere, può consentire l'uso del titolo di professore previa valutazione del caso da parte del Consiglio dell’Ordine. Non è comunque consentito l'uso di termini generici non indicativi della esatta con-dizione dell’avvocato nell'ordinamento universitario, come docente. Si evidenzia che la norma deontologica citata (articolo 21 canone 4°) fa riferimento al titolo accademico di professore, il che porta ad escludere la possibilità di uso del titolo nel caso di incarichi di insegnamento presso enti privati o pubblici non assimilabili alle università, variamente definiti, quali scuole superiori, fondazioni, scuole di perfezionamento, e simili istituzioni.
2. Gli avvocati professori ordinari potranno limitarsi alla indicazione del titolo di profes-sore senza ulteriori predicati o aggiunte, avendo cura di indicare l'Università, la facoltà e la mate-ria d'insegnamento (pertanto: professore o professore ordinario di……..; ed in ogni caso, nella facoltà di……… dell'Università – eventuale denominazione – di………). Analoghe indicazioni potranno effettuare gli avvocati professori associati, i quali dovranno però indicare tale loro condizione seguita dalle ulteriori indicazioni relative alla Università, alla facoltà di insegnamen-to, alla cattedra alla quale sono associati ed alla materia di insegnamento. I professori ordinari ed associati potranno usare il rispettivo titolo, pur dopo la cessazione per qualunque motivo, dalla attività di insegnamento.
Agli avvocati ricercatori confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati di cui all'articolo 50 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341/1990, nonché ai professori incaricati stabilizzati, ai quali siano affidati corsi e moduli curriculari previsti dalla programmazione didattica approvata dagli organi accademici, o compiti di tutorato e di didattica integrativa, è consentito l’uso del titolo di professore aggregato, tuttavia limitatamente al periodo di durata degli stessi corsi e moduli: ne consegue che il titolo di professore aggregato è correlato allo svolgimento in atto di attività didattica anche integrativa e di tutorato (in proposito si rinvia alla dettagliata disciplina di cui all'articolo 1 legge 4 novembre 2005 n. 230). Pertanto gli appartenenti alle predette categorie potranno, a loro scelta, usare il titolo corrispondente alla loro condizione nell'ordinamento uni-versitario (per esempio, ricercatore confermato, professore incaricato stabilizzato), ovvero il tito-lo di professore aggregato quando siano presenti le altre condizioni e limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività di didattica e di tutorato.
Gli avvocati professori a contratto, pur non strutturati e non stabilmente inseriti nel-l'ordinamento universitario, possono usare il titolo di professore a contratto, ma limitatamente alla durata dell'insegnamento, e quindi quando questo sia cessato, le indicazioni di tale status u-niversitario dovranno essere eliminate da tutti i mezzi di comunicazione dell'avvocato.
Solo per il termine professore (e quindi non per gli altri termini che specificano lo status nell’ordinamento universitario e dei quali si è detto e che dovranno essere usati per esteso), è ammessa la tradizionale abbreviazione in prof. o Prof.
Infine si ricorda la necessità che la materia d'insegnamento abbia natura giuridica (a pre-scindere dalla facoltà universitaria, che può anche non corrispondere a quella di giurisprudenza), e sia inerente alle generali competenze professionali dell'avvocato; il che vale ad escludere l'uso del titolo di professore quando l'insegnamento abbia per oggetto materie di natura non giuridica o a queste complementari.
Gli avvocati che si trovino nelle anzidette condizioni, sono tenuti a comunicare sollecita-mente al Consiglio dell'Ordine il loro status attuale nell'ordinamento universitario, così come la sua eventuale cessazione ed ogni sua modificazione.

Allegato:
6-2009