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parere

Avvocato. Necessaria l’iscrizione nell’elenco per il patrocinio a spese dello stato prima dell’espletamento dell’attività difensiva.

Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede espressamente che “l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2”. Tale comma prevede espressamente che “l’inserimento nell’elenco è deliberato dal Consiglio dell’Ordine il quale valuta, oltre alle condizioni previste ai punti sub. b) e c), la sussistenza del requisito dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili ed affari di volontaria giurisdizione”.
Pertanto poiché l’azione civile nel processo penale presuppone l’iscrizione del difensore nell’elenco suddetto previa specifica dichiarazione di competenza nel processo penale, appare necessario che l'avvocato provveda, prima dell’espletamento dell’attività difensiva, ad integrare la sua iscrizione nell’elenco con l’indicazione di competenza nel processo penale.