La sentenza in commento trae origine da una procedimento nel quale, nel corso delle indagini preliminari, il difensore dell’imputato nominato di fiducia provvedeva a depositare detta nomina in calce all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso la cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari, così ritenendo di vanificare la precedente nomina del collega d’ufficio. A seguito della mancata notifica al difensore di fiducia sia dell’avviso 415 bis c.p.p. che del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, il ricorrente lamentava la conseguente intervenuta nullità. Nel ritenere il ricorso infondato, i Giudici di Legittimità tornano a precisare il contenuto dell’art. 96 c.p.p., in forza del quale la nomina del difensore di fiducia deve essere depositata dinnanzi all’autorità procedente. Con riferimento al caso di specie viene poi rilevato che il deposito di tale atto si collocava in una fase addirittura anteriore all’adozione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dunque durante la fase delle indagini preliminari. La Suprema Corte precisa dunque che l’intervenuta nomina non doveva ritenersi efficace fino a che non fosse giunta nel fascicolo del Pubblico Ministero, circostanza mai verificatasi. Per tali ragioni rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A cura di Elena Borsotti