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giurisprudenza

L’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma (Trib. di Monza, I Sez. Civ., Dott.ssa Loiacono, Sentenza, 2 febbraio 2016)

Nel giudizio oggetto della pronuncia in esame, a seguito dell’infruttuoso svolgimento del necessario tentativo di mediazione, un correntista ha convenuto in giudizio un’azienda di credito, avanzando domanda di accertamento in relazione al conto corrente in essere presso tale ente.

Costituendosi in giudizio, l’azienda ha vittoriosamente sollevato eccezione di incompetenza in forza di una valida deroga (ex art. 28 c.p.c.) agli ordinari criteri di competenza contenuta nel contratto inter partes.

A tal fine, l’organo giudicante ha ritenuto irrilevante che in sede di mediazione la banca non avesse eccepito l’incompetenza territoriale dell’organo adito, in quanto “l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da alcuna norma”.

Occorre precisare che nel caso di specie la banca non aveva preso parte alla mediazione e si era limitata a comunicare all’organo di conciliazione la propria volontà di non aderire alla procedura conciliativa: il Giudice ha espressamente ritenuto che “il tenore della lettera inviata dalla banca l’organismo di conciliazione non può certo essere equivocato ritenendo che la stessa abbia aderito alla competenza del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso”, anche in ragione del fatto che, con tale comunicazione, la banca si riservava di formulare “ogni ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito”.

A cura di Giulio Carano