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giurisprudenza

Nel caso di termine processuale a giorni, il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, il 1 settembre va incluso nel computo del termine (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 18)

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo un contrasto sorto sul punto tra i giudici amministrativi ed adeguandosi alla interpretazione fornita anche dalla Cassazione, ha chiarito che nel caso di termine processuale a giorni, il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, il 1 settembre va incluso nel computo del termine, non valendo la regola dies a quo non computatur in termino.

Da un punto di vista letterale, infatti, l’art. 1, comma 1, L. n. 742/1969 specifica che l’inizio del decorso del termine, nel caso in esame, è differito alla fine del periodo di sospensione feriale e dunque al 1 settembre, che altrimenti finirebbe per rientrare surrettiziamente nel periodo di sospensione feriale.

Tale interpretazione, inoltre, non preclude alla parte e ai suoi difensori l’esercizio del diritto di difesa, giacché il 1 settembre è utilizzabile nella sua interezza a tal fine e dunque non sussistono le ragioni per ritenere applicabile la regola dies a quo non computator in termino, che vale ad assicurare alla parte di poter disporre di giorni interi e non di frazioni di giorno.

A cura di Giovanni Taddei Elmi