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giurisprudenza

Sui presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15017)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha ribadito che i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. sono rappresentati dalla mala fede e dalla colpa grave, ravvisandosi la prima nella coscienza dell’infondatezza della domanda (mala fede) e la seconda nella carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza (colpa grave).

Poi, il Collegio ravvisa – quale presupposto della applicazione della norma – la necessità dell’allegazione e dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell’agire o nel resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede.

La Corte – in particolare – ha precisato che tali presupposti devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, di modo che possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé – a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta – al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione.

Il Collegio ha così ravvisato un abuso volto a procrastinare la pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e, quindi, la correlata sospensione del processo di espropriazione dei crediti intentato dalla creditrice, con indebito aggravamento delle ragioni di quest’ultima, nonostante la sussistenza lampante del credito pignorato.

A cura di Guendalina Guttadauro