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giurisprudenza

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere ricompreso tra i termini processuali dimezzati di cui agli artt. 119 e 130 c.p.a. (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15286)

La Corte di Cassazione, in occasione di un giudizio avente ad oggetto una sentenza del Consiglio di Stato impugnata per motivi attinenti la giurisdizione, è stata chiamata a chiarire se tra i termini processuali dimezzati di cui all’art. 130 c.p.a. sia ricompreso anche il termine cd. lungo per la proposizione del ricorso per cassazione.

L’art. 130 c.p.a. afferma infatti che nei giudizi in materia elettorale, quale era quello di specie, sono dimezzati tutti i termini processuali diversi da quelli espressamente indicati nel medesimo articolo e nell’art. 131 c.p.a. Perciò, considerato che il termine per ricorrere in Cassazione non appare tra quelli fatti espressamente salvi da tali norme, se ne potrebbe dedurre la sua soggezione al dimezzamento.

Tuttavia, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale termine non può essere ricompreso tra quelli dimezzati di cui all’art. 130 c.p.a., in quanto questa norma non si applica al giudizio di cassazione, ma solo ai termini processuali relativi al giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo.

Il dimezzamento dei termini, in altri termini, vale solo per le sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo, cui fa riferimento l’art. 130 c.p.a., e non per i termini processuali del giudizio di cassazione. Con la conseguenza che il termine cd. lungo per l’impugnazione in cassazione rimane quello ordinario di sei mesi.

In tal modo, la Corte di Cassazione ha dato continuità al principio già affermato dalle medesime Sezioni Unite con riferimento ai giudizi di cui all’art. 119 c.p.a. (tra i quali vi rientra anche il giudizio in materia di affidamento di appalti pubblici): anche in quel caso, infatti, secondo la Corte di Cassazione il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 119 c.p.a. non si estende ai termini processuali del giudizio per cassazione per motivi di giurisdizione.

A cura di Giovanni Taddei Elmi