Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il presidente ed il segretario di un organo collegiale, che delibera l’inflizione di una sanzione disciplinare ad un avvocato, devono essere in carica anche al momento del deposito del provvedimento (Cass., Sez. Un., 7 Novembre 2016, n. 22516)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione scelgono di dare corso ad un precedente conforme reso, sempre a Sezioni Unite, con sentenza n. 4192/1978 in tema di validità delle decisioni prese in materia disciplinare dai Consigli degli ordini degli Avvocati.
Le S.U., in sostanza, censurando la decisione del C.N.F., ricordano che qualora il Presidente ed il Segretario del C.O.A., che hanno partecipato alla delibera con la quale viene inflitta una sanzione disciplinare all’Avvocato, non siano i medesimi che firmano successivamente il provvedimento al momento della pubblicazione, la relativa decisione deve dichiararsi nulla per violazione dell’art. 51, R.D. n. 37 del 1934.
A ben vedere il principio sopra richiamato, sembra potersi estendere anche ai procedimenti disciplinari oggi gestiti dai Consigli Distrettuali di Disciplina introdotti dalla Legge n. 247/2012.
Invero, dalla lettura del combinato disposto dell’artt. 59, lett. l) ed m), L. 247/2012, si evince che all’interno del procedimento disciplinare, conclusa la discussione venga immediatamente data lettura alle parti del dispositivo, con l’indicazione dei termini per l’impugnazione decorrenti dalla motivazione del provvedimento che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo.
Di talchè, in ossequio al principio ricavabile dalla decisione in commento, sembra potersi desumere che per la legittimità della decisione, coloro che firmano la motivazione del provvedimento debbono necessariamente aver partecipato anche alla delibera dello stesso ed alla contestuale lettura del dispositivo.
Per vero, va anche detto che la mancata ripetizione di una disposizione analoga all’art. 51, R.D. n. 37/1934 nella citata nuova Legge professionale forense, lascia in ogni caso aperti spazi per interpretazioni differenti e meno rigorose.

La sentenza in commento si segnala inoltre per un’ulteriore richiamo in termini di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti dell’Avvocato qualora la condotta che viene contestata abbia ad oggetto anche fatti costituenti reato per i quali viene esercitata l’azione penale. I giudici di legittimità ricordano che in questo caso l’azione disciplinare non può iniziare fino a che non sia intervenuta il giudicato penale, con la conseguenza che la prescrizione dell’azione disciplinare decorrerà solo da tale ultimo evento.

Nel caso di specie, nondimeno, l’azione penale era stata esercitata dopo che erano già maturati i termini di prescrizione dell’azione disciplinare; pertanto, in mancanza di atti interruttivi, si è dichiarato altresì prescritto il contestato illecito disciplinare per intervenuta prescrizione.

A cura di Devis Baldi