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giurisprudenza

La responsabilità da illegittima iscrizione di ipoteca, disciplinata dall’art. 96 c.p.c., sussiste solo in caso di inesistenza del diritto azionato (Cass., Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23271)

La vicenda in esame attiene ad un complesso contenzioso instauratosi a seguito dell’iscrizione di ipoteca, da parte di una Banca, su un immobile ritenuto di proprietà di un debitore del ridetto ente creditizio.

Per quanto qui di interesse, si rileva che la sentenza impugnata nel giudizio in questione aveva (i) affermato la responsabilità della Banca per l’iscrizione di ipoteca su beni all’epoca non appartenenti al patrimonio del debitore e (ii) condannato l’ente creditizio al risarcimento del danno conseguente.

In riforma della sentenza impugnata, la Corte rileva che l’art. 96 c.p.c. detta una disciplina speciale in materia di responsabilità (e risarcimento danni) da illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che “la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la predetta disciplina”.

In particolare, l’art. 96 c.p.c. richiede, quale condizione per la condanna al risarcimento del danno da illegittima iscrizione di ipoteca, l’inesistenza del diritto per cui la stessa è stata effettuata.

Richiamando precedenti in termini, la Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio: “ai fini dell’individuazione dei presupposti per l’affermazione della responsabilità processuale aggravata, occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall’art. 96 cit., la quale, in riferimento all’ipoteca giudiziale, richiede, prima ancora della mancata adozione della normale prudenza da parte di chi abbia proceduto all’iscrizione, l’inesistenza del diritto per cui la stessa è stata effettuata, in tal modo individuando, quale condizione primaria per la condanna al risarcimento, l’ingiustizia, e non la mera illegittimità dell’iniziativa”.

Nel caso di specie, rileva la Corte, non sussistevano i presupposti per aversi responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il diritto di credito della Banca era stato definitivamente accertato, a nulla rilevando – in senso contrario e, quindi, ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca – la circostanza che l’ipoteca fosse stata iscritta su un bene riferibile al debitore.

A cura di Giulio Carano