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giurisprudenza

Qualora il legale radiato dall’albo continui di fatto a svolgere l’attività professionale riservata agli avvocati commette il reato di esercizio abusivo della professione forense (Cass., Sez. VI Pen., 14 dicembre 2016, n. 52888)

Il caso deciso dalla Sesta Sezione della Cassazione Penale, trae origine da un’imputazione mossa ad un soggetto che, pur già radiato dall’albo degli Avvocati, continuava fattivamente a svolgere le funzioni riservate agli Avvocati regolarmente iscritti negli albi professionali.

Nella specie, l’imputato per conto del proprio cliente aveva prima redatto un ricorso per ricorso relativo alle inadempienze/violazioni in materia di potestà genitoriale e, poi, aveva predisposto un ricorso per il divorzio; in entrambi in casi, tuttavia, aveva avuto “l’accortezza” di far firmare gli atti da un legale abilitato e di farli depositare da quest’ultimo in Tribunale in quanto egli – così si giustificava con il proprio cliente – era troppo stanco e vecchio per frequentare il Tribunale.

Nondimeno, sia l’imputato che il legale abilitato emettevano la notula verso l’ignaro cliente per le prestazioni effettivamente rese.

Orbene, i giudici di legittimità ritengono che integra il reato di esercizio abusivo della professione forense la condotta di colui/lei che svolge un’attività riservata dalla legge al professionista iscritto nell’albo degli avvocati; ciò anche qualora, come nel caso in esame, venga adottato l’escamotage di far firmare l’atto tipico da un altro legale regolarmente abilitato.

L’art. 348 c.p. tutela infatti l’interesse generale (e, lato sensu, l’affidamento dei terzi) a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da coloro che abbiano particolari competenze tecniche ed abbiano, per questo, conseguito una speciale abilitazione amministrativa, così da garantire un determinato standard minimo di qualificazione ed evitare che tali attività possano essere affidate a soggetti inesperti o che si siano resi indegni ad esercitarle.

A cura di Devis Baldi