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giurisprudenza

La mancata presentazione nei termini di legge dell’opposizione alle cartelle esattoriali comporta l’applicazione della sanzione della censura (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2016, n. 24647)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha confermato l’applicazione della sanzione della censura irrogata all’avvocato che non aveva tenuto una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, per essere venuto meno al dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento della propria attività professionale.

Difatti, il legale non aveva avanzato, nei termini di legge, opposizione a tutte le cartelle esattoriali consegnate dalla cliente cui, poi, aveva comunicato che il Giudice aveva emesso un provvedimento di sospensione dell’esecutività della cartella impugnata ed aveva indicato un numero di rg. di un’opposizione relativa ad una sola delle cartelle e per di più di un importo inferiore rispetto a quello per la quale era stato conferito il mandato.

Inoltre, l’avvocato aveva mostrato alla cliente la cartella, per la quale aveva chiesto di procedere con l’impugnazione e poi, in un successivo incontro, aveva dichiarato di non averla mai avuta.

La ricorrente ha, pertanto, richiamato la sentenza penale di assoluzione con formula piena per i medesimi fatti che, però, non ha alcun rilievo nell’ambito del procedimento disciplinare.

Il Collegio ha sostanzialmente confermato l’applicazione della sanzione disciplinare, sostenendo che la Corte deve limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi della motivazione, che sorregge la decisione finale.

A cura di Guendalina Guttadauro