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giurisprudenza

L’avvocato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve fornire la prova dell’an del proprio credito, a nulla rilevando il parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Cass., Sez. II, 16 dicembre 2016, n. 26065)

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento riguardo al principio secondo il quale il giudice deve verificare la sussistenza della pretesa fatta valere dall’avvocato qualora sia contestata la misura dei compensi da parte del cliente. La suprema corte, dunque, ribadisce che il parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza è sufficiente per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo per procedere alla riscossione dei compensi professionali, tuttavia, in caso di opposizione l’avvocato, assumendo la veste di attore sostanziale, deve fornire la prova dell’esistenza dell’incarico e delle attività effettivamente svolte.

A cura di Fabio Marongiu