Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Deposito telematico della comparsa di costituzione, errore fatale e tempestività del deposito (Trib. di Bologna, Sez. II Civile, Decreto, Dott.ssa Candidi Tommasi, 12 dicembre 2016)

Nella fattispecie in esame il difensore di parte convenuta, nell’effettuare il deposito telematico della comparsa di costituzione, ha ricevuto con la cd. quarta pec (ossia la ricevuta di accettazione deposito, generata a seguito dei controlli effettuati dalla cancelleria sulla busta telematica) una comunicazione del seguente tenore: “ERRORE FATALE non gestibile dal sistema informatico, generato dal doc. 02”.

Giova precisare che il deposito in questione era stato effettuato venerdì 2 dicembre, mentre la quarta pec – contenente la comunicazione di cui sopra – è pervenuta al difensore di parte convenuta lunedì 5 dicembre.

Lo stesso giorno in cui ha ricevuto la pec di errore, il difensore ha effettuato un nuovo deposito dell’atto in questione (questa volta perfezionato senza ricezione di messaggi di errore).

Inoltre, come emerso da successivi controlli effettuati in cancelleria, l’accettazione del primo deposito sarebbe stata impedita, “incomprensibilmente, dalle caratteristiche di un file prodotto come documento allegato alla comparsa di costituzione suddetta, file depositato in formato pdf e quindi conformemente alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34 D.M. 44/11”.

Il Tribunale di Bologna, sulla base delle circostanze di cui sopra, ha osservato, in primo luogo, che il deposito in questione doveva considerarsi utilmente effettuato il 2 dicembre, al momento in cui era stata generata la c.d. seconda pec (ossia la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia), come previsto dal comma 7 dell’articolo 16 bis D.L. 179/12.

Inoltre, ha rilevato la Corte, la rinnovazione del deposito, effettuata il 5 dicembre, ha sanato l’errore fatale generatosi con il primo deposito: di qui la superfluità dell’istanza di remissione in termini avanzata da parte convenuta (istituto che comunque sarebbe stato applicabile all’ipotesi in esame, posto che l’inspiegabilità dell’errore fatale avrebbe comunque comportato la non imputabilità alla parte istante dell’omesso perfezionamento del deposito).

A cura di Giulio Carano