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giurisprudenza

PEC e notifiche: integra un’ipotesi di nullità assoluta l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, in tutti i casi in cui è obbligatoria la sua presenza (Cass., Sez. II. Pen., 2 gennaio 2017, n. 14)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte richiama un principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di regime di nullità derivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso dell’udienza. In particolare, nel caso di specie la Corte territoriale aveva effettuato presso se stessa il predetto avviso, ritenendo il difensore dell’imputato sprovvisto di una regolare casella di posta elettronica certificata (espressamente qualificato nel sistema di notifiche e comunicazioni telematiche “avvocato senza PEC”) e così di fatto omettendo di notiziare sulla data dell’udienza di discussione dell’appello sia il difensore che l’imputato. Fornita la prova della sussistenza della regolare casella di posta elettronica certificata del difensore dell’imputato, correttamente funzionante, la Suprema Corte richiama una recente pronuncia delle Sezioni Unite, affermando che “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta (..) quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co. quarto c.p.p.”.

 

 

A cura di Elena Borsotti

 

 

Allegato:
14-2017