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giurisprudenza

Qualora un mero collaboratore dell’avvocato tenga condotte univocamente individuate dalla generalità dei consociati come appartenenti ad una determinata categoria professionale, commette il reato di esercizio abusivo della professione (Cass., Sez. V Pen., 17 febbraio 2017, n. 7630)

La sentenza in commento trae fonte dalla seguente situazione di fatto.

Un collaboratore di un Avvocato, non abilitato all’esercizio della professione forense, veniva tratto a giudizio penale e condannato nei due gradi di merito, per aver falsificato due quietanze di pagamento – solo apparentemente emesse da una compagnia di assicurazione – ed averle fatte sottoscrivere a due ignare clienti dello studio, nonché per essersi presentato alle medesime come il legale incaricato di gestire la pratica risarcitoria con la compagnia di assicurazioni a seguito del sinistro stradale in occasione del quale era deceduto un loro familiare.

Giunto il processo in Cassazione, la suprema Corte anzitutto dava atto che, a seguito delle recenti novelle legislative, il reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 c.p. era stato abrogato e trasformato in illecito civile.

Ciò premesso, tuttavia, la V Sezione della Cassazione Penale risolveva la questione posta alla propria attenzione facendo propri gli insegnamenti della pronuncia a S.U. n. 11545 del 15/12/2011 e, quindi, avallando le conclusioni offerte dalle Corti di merito.

Invero, integra il reato di esercizio abusivo della professione forense, come nel caso di specie, la condotta di chi, senza averne il titolo, compie atti che siano univocamente individuati dalla generalità dei consociati come attinenti ad una specifica professione, quando verso il destinatario si creino, per le caratteristiche e le modalità della condotta, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato a svolgerla.

A cura di Devis Baldi