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giurisprudenza

L’avviso all’avvocato per un’udienza successiva a quella effettiva di convalida dell’arresto è equiparabile all’omesso avviso e integra una nullità assoluta (Cass., Sez. II Pen., 3 gennaio 2017, n. 223)

Un indagato del quale veniva convalidato l’arresto e al quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere, proponeva ricorso per Cassazione deducendo che il suo difensore di fiducia aveva ricevuto avviso che l’udienza di convalida dell’arresto si sarebbe svolta il giorno successivo a quello in cui la stessa si era effettivamente tenuta, impedendo allo stesso di partecipare.
La Cassazione ha accolto il ricorso precisando che l’avviso dato per una data successiva a quella in cui si è effettivamente tenuta l’udienza deve essere assimilato all’omesso avviso al difensore di fiducia, il quale a sua volta, come statuito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 24630/2015), integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza.
La Corte ha dunque accolto il ricorso ma soltanto relativamente alla convalida dell’arresto precisando che, stante la connessione non essenziale tra la stessa e le misure coercitive applicate contestualmente, la nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive (nel caso di specie la custodia cautelare), soggetta a uno specifico e autonomo mezzo di impugnazione.

A cura di Leonardo Cammunci