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giurisprudenza

Il P.M. è litisconsorte necessario nei procedimenti per amministrazione di sostegno (Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2017, n. 1093)

Il P.M. per il combinato disposto degli articoli 406 e 417 c.c. è legittimato a proporre istanza di amministratore di sostegno. Ne consegue che, per il disposto dell’art. 70 c.p.c., il P.M. è litisconsorte necessario nei procedimenti per amministrazione di sostegno ed il suo mancato intervento determina la nullità della sentenza eventualmente resa per violazione della disciplina del contraddittorio. Pertanto, qualora la questione venga sollevata in Cassazione, la Corte dovrà rinviare la decisione presso la Corte di Appello competente, affinché, integrato il contraddittorio con il P.M. trattenga la causa in decisione.

A cura di Raffaella Bianconi