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giurisprudenza

Le formalità dettate dall’art.96 c.p.p. per la nomina del difensore di fiducia sono ad substantiam, viste le loro conseguenze sulla validità degli atti successivi (Cass., Sez. II Pen., 12 gennaio 2017, n. 1304)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale le formalità indicate dall’art.96 c.p.p. per la nomina del difensore di fiducia sono da ritenersi ad substantiam, cosicché non sarà possibile comunicare detta nomina ricorrendo a forme equipollenti; analogamente la Corte afferma che anche la dichiarazione di elezione di domicilio deve essere comunicata all’autorità procedente nelle forme indicate dall’art.162 c.p.p. Nel caso di specie la nomina del difensore di fiducia, con relativa elezione di domicilio, era stata depositata presso il comando della Guardia di Finanza.

A cura di Fabio Marongiu