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giurisprudenza

Per il principio di “non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, il documento allegato in fase monitoria, ma non riprodotto nel giudizio opposizione, è valido e valutabile anche in sede di appello (Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 3745)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un creditore che, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo, ma essendo rimasto soccombente nel successivo giudizio di opposizione, si vedeva respingere l’appello per non aver depositato in sede di opposizione il documento costituente titolo per esigere il credito, la cui produzione in appello, secondo la Corte d’Appello competente, sarebbe stata irrilevante in quanto tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio, sostenendo che, in forza del principio di “non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, l’art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo rimangono nella sfera di cognizione del Giudice della fase di opposizione anche se non riprodotti, e devono pertanto essere ritenuti ammissibili se allegati all’atto di appello.

A cura di Leonardo Cammunci