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giurisprudenza

Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito della copia cartacea del ricorso impedisce la fissazione dell’udienza e la sua trattazione (Cons. di Stato, Sez. VI, Ord., 3 marzo 2017, n. 880)

Con l’ordinanza in oggetto il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che nel processo amministrativo telematico il deposito della copia cartacea del ricorso, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31.8.2017, n. 168, è condizione per la fissazione sia dell’udienza camerale che dell’udienza pubblica e, in ogni caso, per la trattazione del ricorso che, fino a quando non intervenga detto deposito, non può essere definito.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’art. 7, comma 4, d.l. 31.8.2017, n. 168, che prevede il deposito della copia cartacea degli atti difensivi a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 1 gennaio 2018, con la relativa attestazione di conformità, impone un vero e proprio obbligo, tanto che la copia cartacea deve definirsi come copia d’obbligo e non di cortesia. Detta norma, pertanto, pur non prevedendo alcuna conseguenza per il caso di sua violazione, non può rimanere priva di sanzione, giacché al contrario sarebbe del tutto priva di effetto.

Di conseguenza, pur dovendosi escludere, in virtù del principio di conservazione degli atti, la più radicale conseguenza della incompletezza del deposito con conseguente irricevibilità del ricorso o della costituzione, secondo il Consiglio di Stato il mancato deposito della copia cartacea del ricorso preclude la fissazione dell’udienza (camerale o pubblica) e la trattazione del ricorso, costituendo, detto deposito, condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dell’udienza camerale di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a. nonché per l’esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71 comma 3 c.p.a.

A cura di Giovanni Taddei Elmi