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giurisprudenza

Il convenuto che intende eccepire la nullità della citazione non deve svolgere difese di merito, pena la sanatoria dei vizi della citazione (Cass., Sez. III, Ord., 27 aprile 2017, n. 10400)

Nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla lamentata erroneità di due sentenze che hanno dichiarato nulla, per violazione del termine di comparizione, la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.

Secondo la Corte di Appello, infatti, la citazione in questione doveva essere considerata nulla, per mancato rispetto del termine a comparire, in conformità ad una (risalente) pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2004, n. 12129) e in applicazione del principio ivi affermato, secondo cui se la parte rispetto alla quale non è stato osservato il termine di comparizione si costituisce, la costituzione “sana la citazione dalla sua nullità soltanto se la parte non chiede disporsi nuova udienza ex articolo 164, terzo comma, c.p.c.; nel caso invece in cui il convenuto lo chieda, anche se estende la difesa al merito, la sua costituzione non esplica alcun effetto sanatorio, “dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”, onde, se il giudice non dispone una nuova udienza nel rispetto del termine, rimane la nullità della citazione, con ogni logica ripercussione sugli atti processuali successivi”.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, viceversa, accoglie i rilievi svolti dai ricorrenti, cassa entrambe le sentenze gravate e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello. A tal fine la Corte richiama – su tutte – una recente pronuncia di legittimità (ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910), secondo cui: “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell’articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l’applicazione, appunto, dell’articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo”,.

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, ove il convenuto lamenti la nullità della citazione per violazione del termine ma, contestualmente, si difenda anche nel merito – e, quindi, “oltre la soglia (…) del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l’articolo 164, terzo comma, c.p.c.” – dimostrerebbe l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire.

Pertanto, in coerenza con l’incipit dell’art. 164, III comma, c.p.c. – secondo cui “la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione” – una costituzione che non si limita ad eccepire la nullità della citazione, ma entra nel merito delle difese, produce l’effetto di sanare la nullità formalmente prevista dall’articolo 164, terzo comma, c.p.c.

A cura di Giulio Carano