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giurisprudenza

L’omesso avviso ad una delle parti dell’udienza nella quale si sarebbe tenuta la discussione orale a norma dell’art. 352, II comma, c.p.c. costituisce una causa di nullità (Cass., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 502)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha precisato – che il modulo della trattazione mista è stato esteso anche al giudizio di secondo grado dall’art. 281 quinquies c.p.c. anche se con una diversa articolazione a seconda che il giudizio di appello si svolga davanti al giudice monocratico o alla Corte d’Appello.

In questo secondo caso – a differenza che nel giudizio davanti al giudice monocratico – la discussione segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che delle repliche.

La discussione orale è fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti.

In particolare, la Corte di Cassazione rileva che l’omessa notifica agli appellanti dell’avviso recante la fissazione della discussione orale della causa determina una violazione del principio del contraddittorio, idoneo a rendere invalida la decisione impugnata, cioè a determinare la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 4.

Il Collegio, a tal riguardo motiva tale decisione, sostenendo che non sia necessario dedurre specificatamente la lesione effettiva del diritto di difesa, essendo mancata agli appellanti la possibilità di partecipare alla discussione e di replicare alla conclusionale avversaria, cosi perdendo senza motivo una scansione necessaria del contraddittorio.

A cura di Guendalina Guttadauro