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giurisprudenza

In caso di morte del procuratore, la parte ha l’onere di riassumere – entro il medesimo termine – non solo il giudizio in cui tale evento interruttivo sia stato dichiarato, ma anche i distinti giudizi in cui la stessa era difesa dal medesimo difensore indipendentemente dal fatto che per tali cause l’evento interruttivo non sia stato ancora dichiarato (Cass., Sez. VI, Ord., 1 giugno 2017, n. 13900)

Nella fattispecie che ci occupa, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza gravata, ha accertato la tardività della riassunzione del giudizio: ciò in ragione dell’intervenuta conoscenza legale della causa interruttiva, conseguente all’interruzione di un altro giudizio, svoltosi tra le medesime parti, intervenuta circa due anni prima della suddetta riassunzione.

A tal proposito, per meglio comprendere lo svolgimento dei fatti che hanno portato alla sentenza impugnata, occorre sottolineare i seguenti passaggi: (i) nell’ottobre 2012 è deceduto il difensore della società GML; (ii) nel gennaio 2013 quest’ultima società ha provveduto a riassumere un primo giudizio tra le stesse parti, distinto da quello oggetto del ricorso che ci occupa; (iii) all’udienza del 19 settembre 2014 è stato interrotto anche quest’ultimo giudizio per morte del difensore della GML; (iv) in data 23 gennaio 2015 la GML ha provveduto a riassumere il giudizio interrotto il 19.9.2014.

La società ricorrente ha quindi chiesto, dinanzi alla Corte di Cassazione, la riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma per violazione del principio giurisprudenziale secondo cui “il termine per la riassunzione del processo interrotto per morte del procuratore costituito decorre dalla conoscenza legale dell’evento e non dall’evento medesimo”. In altre parole, secondo la ricorrente, la riassunzione del 23.1.2015 non poteva ritenersi tardiva solo in virtù dell’interruzione di un altro giudizio tra le medesime parti.

A fronte di quanto sopra, la Suprema Corte ha ribadito, in primo luogo, che “la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore (costituendo ipotesi di conoscenza legale)”, presupposto per il decorso del termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto, in conformità all’insegnamento della Corte Costituzionale di cui alle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, “produce, ai sensi dell’art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti”.

Ciò posto, per verificare se la conoscenza legale intervenuta in altro processo con le stesse parti e con lo stesso difensore è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione, anche in relazione a distinti giudizi, la Corte di Cassazione ha richiamato propri precedenti in termini, ove è stato chiarito che “la morte del procuratore produce l’interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento” (Sez. L, Sentenza n. 11162 del 16/07/2003, Rv. 565167 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012 (Rv. 624198 – 01)”.

Conclusivamente, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in questione affermando che “deve ritenersi equivalente alla conoscenza legale del fatto interruttivo la conoscenza che di tale circostanza abbia la parte in relazione a distinti giudizi in cui la stessa era difesa dal difensore colpito dall’evento interruttivo”.

A cura di Giulio Carano