Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno confermato i propri precedenti, ribadendo come il c.d. jus superveniens non sia applicabile alla prescrizione dell’azione disciplinare. Infatti, tale principio, contenuto nell’art 56, comma 3 della nuova Legge Professionale, riguarda unicamente la successione nel tempo delle norme contenute nel “vecchio” e nel nuovo Codice Deontologico, come si ricava dal successivo art 65, comma 5 della stessa legge 247/2012. Ne consegue che lo jus superveniens non possa essere invocato per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica.
In altri termini, a detta degli Ermellini, in tema di procedimento per illecito disciplinare, la disciplina della prescrizione deve essere governata dal criterio generale della irretroattività.
A cura di Raffaella Bianconi