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giurisprudenza

L’istanza di rinvio da parte del difensore che aderisce all’astensione deve essere accolta anche nell’ambito di procedimenti in cui la presenza del difensore è facoltativa (Cass., Sez. VI Pen., 17 gennaio 2014, n. 1826)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, in contrasto con precedenti orientamenti, afferma un importante principio in tema di astensione degli avvocati dall'attività di udienza.
La Suprema Corte chiarisce infatti che l'astensione dall'attività giudiziaria degli avvocati, costituendo un diritto di libertà costituzionalmente garantito (Corte cost., sent.n. 171 del 1996), non è riconducibile nell'ambito del generale istituto del legittimo impedimento, inquadrandosi nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159 c.p., n. 3. Ne consegue che se il diritto viene esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento.
Aggiunge la Suprema Corte di Cassazione che siccome l'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007 e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Delib. 13 dicembre 2007 in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – non opera alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero facoltativa, il rinvio deve essere disposto anche nei procedimenti in cui non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di legittimo impedimento.
Nel caso in esame il Collegio Bolognese rigettavano l'istanza di rinvio dell'udienza per astensione del difensore, in quanto si trattava di udienza in cui non è obbligatoria la presenza del difensore.
La Corte di Cassazione, facendo applicazione dei suddetti principi, in accoglimento del ricorso annullava la sentenza impugnata rinviando ad altro giudizio di merito.
 
a cura di Silvia Ventura
 

Allegato:
1826-2014.doc