L’ordinanza in commento statuisce che chi vince una causa tacendo l’errore della controparte sulla costituzione del contraddittorio, contribuendo a determinare la celebrazione di una causa inutile, viola i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.. Pertanto è legittima la condanna di tale parte al pagamento di parte delle spese processuali ex art. 92 c.p.c..
a cura di Raffaella Bianconi