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giurisprudenza

L’astensione dalle udienze non impedisce la dichiarazione di contumacia (Cass., Sez. IV Pen., 11 giugno 2014, n. 24612)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di dichiarazione di contumacia dell'imputato e di ipotesi di nullità della sentenza impugnata.
Nello specifico la Suprema Corte, pur consapevole che sul punto non vi è univocità interpretativa, ritiene che la mancata comparizione dell'imputato all'udienza per la quale abbia regolarmente ricevuto la notificazione della richiesta di rinvio a giudizio, senza che sia stata indicata alcuna ragione di impedimento a comparire, non impedisce di considerare l'imputato contumace già alla prima udienza, anche se la contumacia non sia stata formalmente dichiarata.
Stabilisce poi la Corte di Cassazione che l'adesione all'astensione proclamata da un organismo sindacale non costituisce un impedimento ma l'esercizio di una libertà, con la conseguenza che non può essere inibito al giudice in presenza dell'astensione di pronunziare un provvedimento ordinatorio (peraltro sempre revocabile) quale la dichiarazione della contumacia, pronuncia vietata solo in caso di impedimento.
Nel caso di specie alla prima udienza del 29 giugno 2007 il processo non era stato trattato per l'adesione del difensore ad un'astensione proclamata "dagli avvocati penalisti di Napoli" e il Gip, rinviando all'udienza del 1 ottobre 2007, senza dichiarare la contumacia, non aveva disposto darsi avviso all'imputato. A quest'ultima udienza il Gip, vista la regolarità della notifica per l'udienza del 29 giugno 2007, aveva dichiarato la contumacia. La sentenza di condanna veniva in parte riformata in appello. Successivamente proponeva ricorso per cassazione e tra i vari motivi sosteneva che poiché la contumacia non era stata accertata all'udienza del 29 giugno 2007 il giudice non avrebbe potuto dichiararla all'udienza successiva, senza che fosse stato effettuata una nuova citazione dell'imputato. Per le suddette ragioni la Corte di Cassazione rigettava tale motivo di ricorso.
 
a cura di Silvia Ventura

Allegato:
24612 - 2014