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giurisprudenza

Precedenti pronunce sfavorevoli non costituiscono di per sé valido motivo di ricusazione del giudice civile (Cass., Sez. VI, Ord., 24 novembre 2014, n. 24934)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, dopo aver ribadito che l'intero procedimento ex articolo 380 bis c.p.c. non comporta alcuna anticipazione del giudizio da parte di alcuno e tanto meno del relatore e che è inammissibile la trasmissione a mezzo fax della memoria ex 378 c.p.c., afferma il seguente principio di diritto in materia di ricusazione del giudice civile.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione non costituisce grave inimicizia, ne' espressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia, ne' cognizione di essa in altro grado ai sensi dell'articolo 51, nn. 3 e 4 e dell'articolo 52 c.p.c., la pronuncia di precedenti provvedimenti sfavorevoli resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte,anche se ritenuti erronei o manifestamente tali, se non si allega e si prova la sussistenza di ragioni di rancore o di avversione diverse ed esterne alla causa che a loro volta si ancorino in dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realta' processuale ed autonomi rispetto a questa.
Nel caso di specie la ricorrente dispiegava istanza ex articolo 51 c.p.c. e segg. nei confronti del consigliere relatore, ritenendo avere egli anticipato l'esito del giudizio e con successive memorie trasmesse a mezzo fax estendeva l'istanza agli altri consiglieri per aver questi dimostrato di nutrire grave prevenzione nei confronti delle parti rappresentate dal medesimo difensore definendo i giudizi da questi patrocinati con modalità e decisioni ritenute sommarie ed illegittime.
Per i motivi sopra espressi la Corte di Cassazione rigettava l'istanza di ricusazione e dichiarava inammissibile l'integrazione inviata a mezzo fax.
 
a cura di Silvia Ventura