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giurisprudenza

Possibilità per i detenuti definitivi e non di effettuare telefonate ai propri difensori oltre i limiti numerici indicati nel Regolamento Penitenziario solo per motivi di urgenza o di particolare rilevanza (Cass., Sez. I Pen., 26 settembre 2013, n. 40011)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ribadisce alcuni principi in tema di colloqui telefonici dei detenuti con i propri difensori.
La Suprema Corte preliminarmente afferma che, sia il limite numerico settimanale delle telefonate dei detenuti, che la sottoposizione alla valutazione del direttore dell'Istituto di pena delle relative richieste, prescrizioni previste dal Regolamento Penitenziario, debbono trovare applicazione anche nel caso di telefonate al difensore.
Secondariamente la Suprema Corte precisa che le disposizioni del Regolamento Penitenziario, così come interpretate alla luce della circolare ministeriale dell'aprile del 2010, consentono al Direttore dell'Istituto di pena di autorizzare i detenuti ad effettuare conversazioni con i propri difensori oltre i limiti numerici indicati in Regolamento solamente nel caso in cui il detenuto rappresenti, anche sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, annullava l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza – che contrariamente affermava il diritto dei detenuti di effettuare colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni di cui all'art. 39 reg. pen. – rinviando al medesimo per nuovo esame della concreta situazione alla luce dei suddetti principi.
 
a cura di Silvia Ventura

Allegato:
40011-2013