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giurisprudenza

Se la notifica è urgente è sufficiente la telefonata al difensore (Cass., Sez. II Pen., 19 novembre 2012, n. 44998)

Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 149 c.p.p., in ragione dell’omessa notifica ad entrambi i difensori di un decreto di fissazione di udienza davanti al Tribunale del riesame. Trattandosi di notifica urgente, che doveva avvenire entro il giorno stesso di emissione del decreto, ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 149 c.p.p.. Ricostruendo la vicenda, la Corte di Cassazione precisava che uno degli avvocati del ricorrente, contattato telefonicamente dai Carabinieri, aveva fatto presente l’assenza del collega dalla città e, per giunta, aveva concordato le modalità di notifica presso la Stazione dell’Arma. Poiché l’avvocato non era presentato, i Carabinieri si erano recati presso il suo studio ma non avevano ricevuto alcuna risposta e non erano più riusciti a prendere contatto telefonico con nessuno dei due professionisti. Si risolvevano pertanto ad effettuare la notifica al difensore d’ufficio. La Corte di Cassazione ha affermato non solo che il comportamento ostruzionistico dell’avvocato esclude la possibilità di eccepire la nullità della notifica, ma anche che, in caso di notifica urgente, la telefonata regolarmente ricevuta è sufficiente per assicurare al professionista la conoscenza dell’atto da notificare e del contenuto dello stesso, a prescindere dalla successiva conferma mediante telegramma.

a cura di Leonardo Cammunci

Allegato:
44998-2012