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giurisprudenza

Abogados: per i giudici europei non è una pratica abusiva (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13)

La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) riguardo alla interpretazione e validità dell’art.3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/1998 relativa l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, afferma il principio secondo il quale non costituisce esercizio abusivo del diritto e ne violazione del principio di rispetto delle identità nazionali (art.4, paragrafo 2, TUE), la scelta del cittadino di uno Stato membro di conseguire la qualifica professionale di avvocato, previo superamento dei relativi esami universitari, presso altro Stato membro e poi ritornare nello Stato membro di cui è cittadino per esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale presso il primo acquisito.
Gli aspiranti avvocati italiani, dunque, in alternativa all’esame di abilitazione professionale, potranno conseguire una laurea in giurisprudenza presso altro Stato membro e, ottenuta l’iscrizione nell’albo professionale di tale stato, potranno tornare in Italia, chiedere ed ottenere di essere iscritti nella sezione speciale dell’albo professionale costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale.
a cura di Fabio Marongiu