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giurisprudenza

È inammissibile l’appello poco chiaro che contenga i motivi di impugnazione nella parte dedicata al “fatto”: il Consiglio di Stato precisa i criteri di redazione del ricorso (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 8)

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato precisa che i motivi di diritto su cui si fonda l’atto di appello non soltanto devono essere specifici e non generici, come prescritto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., ma devono anche essere distintamente formulati in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento del ricorso.

Ciò per evitare che trovino ingresso in giudizio i c.d. motivi intrusi, ossia i motivi inseriti nella parte del ricorso dedicata al fatto, che ingenerano il rischio di sentenze incomplete a causa della difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco.

Il principio secondo cui i motivi devono essere indicati distintamente, ad avviso del Consiglio di Stato, vale anche in primo grado e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso (sia in primo grado che in appello).

Nella specie, l’atto di appello oggetto di giudizio è stato infatti dichiarato inammissibile non solo perché, in violazione del principio di specificità e non genericità dei motivi, conteneva nella parte in diritto la mera riproposizione dei motivi di ricorso formulati in primo grado, ma anche perché conteneva nella parte in fatto, in modo poco chiaro, i motivi di impugnazione e le censure avverso la sentenza di primo grado.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi