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giurisprudenza

Filtro in Cassazione: i diversi effetti della declaratoria di inammissibilità e della declaratoria di infondatezza (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n. 7155)

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che un ricorso che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato per inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. n. 1 e non per infondatezza. Tale declaratoria ha implicazioni procedurali e sostanziali che non sono meramente terminologiche. Infatti laddove un ricorso venisse dichiarato manifestamente infondato (e non inammissibile), la Corte dovrebbe, in ogni caso, esaminare in merito un eventuale ricorso incidentale tardivo. Laddove, invece, la Corte pronunciasse una declaratoria di inammissibilità, tale declaratoria travolgerebbe anche il ricorso incidentale tardivo.

A cura di Raffaella Bianconi