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giurisprudenza

Il ricorso per cassazione avverso la decisione del CNF deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2020, n. 24109)

Il CNF, accogliendo il ricorso del COA di Monza, annullava la delibera di archiviazione di un procedimento disciplinare aperto dal CDD di Milano, riconoscendo la mancanza di istruttoria da parte del CDD e rimettendo a quest’ultimo gli atti affinché proseguisse l’originario procedimento.

L’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare impugnava il provvedimento del CNF, presentando ricorso dopo più di 30 giorni dalla notifica dello stesso. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto presentato tardivamente: in particolare, la Corte ha ribadito – richiamando la sentenza SS.UU. n. 16993/2017 – che, in applicazione dell’art. 36, comma 6, della l. n. 247/2012 (legge professionale forense), il ricorso per cassazione avverso le decisioni del CNF dev’essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. La norma, che si applica in quanto legge speciale e riproduce la legge professionale previgente di cui è già stata affermata la compatibilità costituzionale, ha confermato, in materia, un termine più breve rispetto a quello previsto per l’ordinario ricorso per Cassazione.

A cura di Leonardo Cammunci