La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, sul presupposto della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal sostituto processuale cassazionista nominato dal difensore d’ufficio non abilitato all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, con ordinanza del dicembre 2015 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in tal caso, consegua, ed eventualmente a carico di chi, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Ebbene, le Sezioni Unite dichiarano l’ammissibilità del ricorso proposto dall’avvocato cassazionista all’uopo nominato sostituto processuale dal difensore d’ufficio non cassazionista.
Le Sezioni Unite, in particolare, affermano che l’art.102 c.p.p. riconosce al difensore, d’ufficio o di fiducia, la facoltà di nominare un sostituto processuale indipendentemente dalla sussistenza di un impedimento e per la durata dello stesso; in altre parole, il difensore può nominare un sostituto processuale senza alcun vincolo e giustificazione. Inoltre, l’art.571 c.p.p. riconosce al difensore un autonomo potere di impugnazione cosicché questi, difensore d’ufficio o di fiducia, non iscritto nell’albo speciale, può nominare un sostituto processuale cassazionista il quale eserciterà i diritti ed assumerà i doveri del difensore.
A cura di Fabio Marongiu