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giurisprudenza

La notifica eseguita a mezzo del servizio postale si considera eseguita trascorsi dieci giorni dall’invio della lettera raccomandata CAD (Cass., Sez. III Pen., 5 aprile 2016, 13519)

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione era stata dichiarata inammissibile dal G.I.P. competente un’impugnazione ad un decreto penale di condanna, in quanto presentata tardivamente a seguito di notifica effettuata all’imputato a mezzo del servizio postale.
Più dettagliatamente, il portalettere non avendo rinvenuto alcuna persona alla quale consegnare l’atto presso l’indirizzo di destinazione, aveva (correttamente) emesso la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ossia la raccomandata, con ricevuta di ritorno, che il portalettere invia al destinatario in seguito al mancato recapito del plico ad egli indirizzato dovuto all’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro; pertanto, in tali casi, il plico rimane depositato presso l’ufficio postale ove l’interessato potrà ritirarlo.
Ebbene, la Cassazione, richiamando altri precedenti conformi, ha ricordato che in circostanze simili la notifica si ha per seguita trascorsi dieci giorni decorrenti dalla data di invio della raccomandata CAD, che corrisponde alla data in cui il plico inizia ad essere giacente presso l’ufficio postale; quindi, risulta irrilevante a tali fini il momento successivo in cui la CAD viene materialmente ricevuta dal destinatario.

A cura di Devis Baldi