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giurisprudenza

La procedura di negoziazione assistita non è conforme al diritto U.E. e pertanto le disposizioni che la regolano vanno disapplicate dal giudice adito (Trib. di Verona, Sez. III, Ord. 27 febbraio 2018)

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Verona offre un’importante e interessante interpretazione delle norme che regolano l’istituto della negoziazione assistita introdotte dal D.L. n. 132/2014 alla luce dell’ordinamento euro – unitario e, ritenendole incompatibili, procede alla loro disapplicazione nell’ambito dell’incardinato giudizio di primo grado.

Il Giudice Ordinario di Verona ricorda in primis le caratteristiche che deve avere un qualsiasi tipo di procedura di conciliazione obbligatoria extragiudiziale, per potersi considerare compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, come recentemente delineate dalla sentenza della Corte di Lussemburgo n. 457 del 14.6.2017:

a) non deve condurre ad una decisione vincolante per le parti;

b) non deve comportare un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;

c) deve sospendere termini di prescrizione e decadenza dei diritti in questione;

d) non deve generare costi ovvero deve generare costi non ingenti, per le parti.

A questo punto il Giudice del merito osserva che la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita, non potendo prescindere dall’intervento del difensore, comporti costi non contenuti per le parti, tenuto peraltro conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. E pertanto dispone la disapplicazione dell’art. 3, comma 1 del D.L. n. 132/2014 in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Sulla scorta di tale decisione il Tribunale Ordinario di Verona nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rigettato l’istanza della parte attrice e della convenuta di assegnazione del termine per comunicare l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ed ha assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6° c.p.c.

A cura di Silvia Ventura.