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giurisprudenza

La sentenza emessa nei confronti di una amministrazione statale errata produce i propri effetti nei confronti del soggetto erroneamente evocato in giudizio (Cass., Sez. IV, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27904)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ricorda e chiarisce alcune importanti disposizioni in materia di vocatio in ius della pubblica amministrazione.

Anzitutto la Suprema Corte di Cassazione precisa che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Prosegue evidenziando che, laddove venga evocato in giudizio un diverso organo statuale, non si verifica una mancata instaurazione del rapporto processuale: trattasi infatti di una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della I. n. 260 del 1958, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di tale tempestiva eccezione è preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale che neppure può essere d’ufficio rilevato e gli effetti della pronuncia si producono nei confronti dell’amministrazione originariamente convenuta, ancorché erroneamente, in giudizio e non nei confronti del corretto e reale destinatario della domanda (Cfr. Cass. n. 15195 del 2013).

La Suprema Corte di Cassazione tiene poi a precisare che la sanatoria di cui all’art. 4 della L. n. 260/1958 opera esclusivamente nei confronti dello Stato nelle sue varie articolazioni e non si estende anche nei confronti di soggetti pubblici diversi che, come è per le Università degli Studi, non solo sono dotati di autonoma soggettività e organizzazione ma inoltre non rientrano tra le amministrazioni dello Stato. In tali casi dunque il giudice è chiamato a verificare la legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata, trattandosi di difetto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nel caso di specie tre ex specializzandi di medicina convenivano in giudizio l’Università di Bologna per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione della dovuta retribuzione sulla base di alcune pronunce comunitarie che affermavano tale diritto in capo ai medici specializzandi. In primo grado il ricorso veniva rigettato nel merito. In grado di appello l’Università degli Studi di Bologna eccepiva per la prima volta il difetto di legittimazione passiva e tale eccezione veniva effettivamente accolta dalla adita Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione, investita del giudizio di impugnazione, sulla base delle suddette disposizioni e principi ritiene corretto che la Corte di merito abbia verificato il difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Bologna.

Pertanto rigetta il ricorso con compensazione delle spese di lite e applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002.

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
27904-2019